Uno degli argomenti caldi di questo periodo è il “Pacchetto Sicurezza sul lavoro†annunciato dal Governo in seguito all’incidente avvenuto nel Cantiere di Firenze.
A marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)â€. Decreto che, come ricordato all’articolo 46, “entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in leggeâ€.
Sono molti i temi affrontati dal decreto: tra questi, le disposizioni riferite alle tematiche di salute e sicurezza sul lavoro sono all’interno del Capo VIII “Disposizioni urgenti in materia di lavoroâ€.
In questo articolo ci soffermeremo sulle direttive in riferimento al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi e alle misure per il rafforzamento delle attività di accertamento e di contrasto delle violazioni (articolo 31) di cui rientra l’istituzione della “Patente a Crediti o a Puntiâ€.
Patente a Punti: Decorso, rilascio e crediti in vigore dal 1 Ottobre 2024
In riferimento al sistema di qualificazione, il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 con l’articolo 29, comma 19, apporta cambiamenti all’art. 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il “nuovo†articolo 27 introduce un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti e a decorrere dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili saranno tenuti al possesso di una patente a crediti.
La patente a crediti è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
- iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;
- adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
I crediti iniziali sulla patente sono 30 e possono essere decurtati in base alla gravità dell’infortunio, ove venga riconosciuta la responsabilità datoriale, ad esempio:
- – 20 crediti per la morte del lavoratore;
- – 15 crediti per l’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale;
- – 10 per l’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni.
Come sottolineato al comma 8, “una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 14â€.
In ogni caso è prevista la reintegra dei crediti laddove il soggetto intenda procedere con la frequenza a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ciascun corso consentirà di riacquistare cinque crediti per volta, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Le imprese che operino nonostante un numero di punti sulla patente inferiore a quindici sono soggette a sanzione compresa tra 6.000 e 12.000 euro.
Non sono tenute a possedere la patente: “le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023â€.
Evidenziamo anche una modifica all’articolo 90 (obblighi del committente o del responsabile dei lavori), comma 9 del D.Lgs. 81/2008, introducendo l’obbligo, introdotto con lettera b-bis), della verifica del “possesso della patente di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell’attestato di qualificazione SOAâ€.
Il Decreto-legge 19/2024 | Stiamo andando verso la strada giusta?
In questo paragrafo vorremmo evidenziare alcuni punti emersi nel documento CIIP dal titolo “Alcune considerazioni sul recente DL n. 19/24â€.
La domanda principale da cui partire è: i provvedimenti inseriti nel Cap. VIII del DL possono essere utili per arrivare a ridurre gli infortuni mortali e a impedire gravi incidenti?
Il documento CIIP inizia rilevando che “tutte le disposizioni previste dal DL hanno un carattere puramente repressivo, che assai poco hanno a che fare con la prevenzione†che, invece, ad avviso del Gruppo di Lavoro, “dovrebbe sempre accompagnare le attività di repressione, pur indispensabiliâ€.
Un esempio che si può sottolineare è “l’introduzione della patente a punti che interviene a posteriori quando reati e delitti si sono già verificati e che, pertanto, non può certo dirsi uno strumento di prevenzioneâ€. Inoltre, la sua realizzazione “è procrastinata all’ottobre prossimo e subordinata a diversi adempimenti normativi, il più importante dei quali è la definizione della durata e dei contenuti della formazione del datore di lavoro, provvedimento che si attende ormai da quasi 2 anniâ€.
Insomma, il DL “non affronta il vero nodo della mancanza di prevenzione: il ruolo principale, centrale, che dovrebbero avere le imprese affinché la normativa sia pienamente, e non solo formalmente, da loro stessi attuataâ€.
La sicurezza e la salute dei lavoratori devono essere al “centro della attenzione e degli investimenti quanto la qualità della produzione, sostenendo la qualificazione delle imprese anche su questi temi, la partecipazione dei lavoratori, rafforzando la rete degli RLS, e la ricerca per la produzione di attrezzature e processi di lavoro più sicuriâ€.
Il decreto-legge 19/2024 e i problemi connessi alla formazione
Il documento ricorda che uno degli elementi di qualificazione delle imprese “avrebbe dovuto essere la formazione obbligatoria dei datori di lavoroâ€, formazione che è prevista dal nuovo art. 37, comma 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato dal DL 146/2021.
Tuttavia, a proposito dell’Accordo Unico in materia di formazione, si attende ancora il provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Provvedimento che entro il 30 giugno 2022 avrebbe dovuto definire contenuti e durata dei corsi di formazione dei datori di lavoro. E dunque il richiamo all’art. 37, comma 7 contenuto nel DL 19/2024 “appare pertanto di nessuna efficacia dato che non si è voluto ancora realizzare quanto la norma ha già indicatoâ€.
Link Documento Completo CIIP e Fonte Punto Sicuro
Conclusioni
Le nuove Disposizioni urgenti in materie di lavoro dovrebbero essere solo un punto di partenza di un piano tutto da pianificare e migliorare in termini di salute, sicurezza e sostenibilità . Ancora tanto lavoro rimane da fare per limitare infortuni e morti bianche in termini di formazione ma soprattutto di cultura sulla sicurezza partendo dalle persone, dai loro comportamenti e dalla loro visione dell’ambiente di lavoro. Molti sono i dubbi che rimangono sulle disposizioni e soprattutto sui possibili effetti che comporteranno, avendo ancora molti punti in sospeso.

